LA SPEZIA. 6 SET. Con l’entrata in vigore della Legge n° 154 del 28 luglio 2016, sono state apportate importanti modifiche al D.L. n. 4 del 09 dicembre 2012 relative alle sanzioni in materia di pesca e acquacoltura in applicazione delle più recenti normative europee.
Di seguito, le novità più rilevanti.
Sono state depenalizzate le infrazioni commesse dai pescatori professionali o sportivi, nel caso in cui vengano catturati e commercializzati prodotti ittici di taglia inferiore alla minima di riferimento per la conservazione.
In tali circostanze, la norma prevede una graduazione della gravità dell’illecito commesso con sanzioni amministrative crescenti, in funzione del quantitativo sotto misura catturato.
Secondo gli stessi principi sono state stabilite le sanzioni nei confronti dei pescatori sportivi, ricreativi e subacquei, nell’ipotesi che il quantitativo totale di prodotto della pesca raccolto o catturato giornalmente superi il limite dei 5 Kg.
Al trasgressore può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 500 e i 50.000 euro, in misura proporzionale al peso del prodotto ittico raccolto o catturato in eccesso.
In generale sono state inasprite le sanzioni amministrative nei confronti dei pescatori sportivi/ricreativi che, nel caso commercializzino i prodotti della pesca, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 4.000 e i 12.000 euro.
Laddove l’acquirente sia un esercizio commerciale, è prevista la sospensione dell’attività da 5 a 10 giorni lavorativi.
Ulteriori innovazioni al sistema sanzionatorio sono previste nel caso di cattura illecita di specie ittiche soggette ai piani internazionali di protezione e salvaguardia quali Tonno Rosso e Pesca Spada.
Leggi l’articolo originale: Qui Capitaneria | Sanzioni in materia di pesca e acquacoltura